Statuto dell'Associazione di Volontariato ONLUS "TONDONASOROSSO ODV"


Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l’associazione denominata: “TONDONASOROSSO ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Gorgonzola (MI) e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:

  • favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli Ospedali attraverso animazione clown;
  • fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
  • diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;
  • entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

  • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
  • lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2019, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'attuazione degli scopi associativi avviene attraverso:

  • l’attività di volontariato-clown in ospedali, case di riposo, luoghi di pellegrinaggio, ove vi sia un disagio, anche in collaborazione con altre Associazioni, Cooperative, Enti, mezzi di comunicazione che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'associazione e ne agevolino l'attuazione;
  • la formazione ai nuovi volontari per poter realizzare l’attività di volontariato di clown;
  • il sostegno ad altri enti di terzo settore per progetti rivolti ad aiutare persone in condizione di fragilità economica e sociale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

4. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  4. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  5. di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

5. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  2. approvare il preventivo economico per l’anno successivo;
  3. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta;
  4. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  5. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  6. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  7. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  2. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il numero dei componenti viene deliberato dal consiglio direttivo uscente tenendo conto del numero di soci attivi.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  4. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di aprile;
  6. fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
  7. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sull’attività svolta;
  8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  9. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  10. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  12. eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
  13. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  14. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  16. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
  17. nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
  18. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  19. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 20 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

  1. quote sociali;
  2. contributi pubblici;
  3. contributi privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  5. rendite patrimoniali;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo elaborata dal consiglio direttivo e deve essere discussa e approvata dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Regolamento generale dell'Associazione di Volontariato ONLUS "TONDONASOROSSO ODV"


1 - Cosa fa e dove opera "TONDONASOROSSO ODV"

L'Associazione TONDONASOROSSO ODV, svolge la propria attività socio-assistenziale presso strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con le USL, con i Comuni ed altri Enti interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole parti contraenti. L'Associazione TONDONASOROSSO ODV espleta la propria attività per mezzo di volontari.
L'Associazione cura direttamente l'assicurazione di tutti i soci a norma di legge.
Tra i volontari e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell'Associazione. Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

2 - Soci

2.1 - Soci attivi

Assumono lo status di soci attivi coloro che:

  1. accettano e applicano lo Statuto ed il Regolamento interno di TONDONASOROSSO ODV;
  2. svolgono regolarmente servizio come volontari di corsia: Rispettando la cadenza richiesta di 2 servizi al mese;
  3. sono fisicamente e psicologicamente idonei a svolgere l'attività di volontari;
  4. coloro che frequentano almeno due lezioni ogni due mesi.

Quando le condizioni di cui sopra vengono a mancare, i volontari perdono la condizione, anche temporanea di “socio attivo”, quindi possono essere esonerati dal direttivo nel prestare il proprio servizio nelle strutture visitate dall’associazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'estromissione dei Soci attivi che non si attengano allo Statuto o al Regolamento interno dell'Associazione, secondo le modalità dell’art. 5.

Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo, valuterà l'effettiva preparazione svolta da ogni singolo socio durane l’anno e deciderà se rinnovare la tessera di socio attivo per l’anno successivo, previa domanda di iscrizione del socio.

Le domande di ammissione a socio di coloro che abbiano attestati di partecipazione a corsi di formazione effettuati da altre Associazioni del settore, verranno esaminate dal Consiglio Direttivo che valuterà l'effettiva competenza del richiedente, come descritto nel paragrafo successivo.

2.2 - Ingresso in associazione.

L’ingresso nell’associazione TONDONASOROSSO ODV avviene su presentazione della domanda di adesione da parte del richiedente la quale sarà discussa dal direttivo secondo le seguenti modalità:

  • nel periodo deciso dal direttivo (con voto di maggioranza relativa) nel quale si desidera reclutare nuovi volontari per il miglior proseguimento dell’associazione, tali volontari possono accedere dopo che la maggioranza relativa del direttivo avrà accettato la domanda di iscrizione al corso di ingresso nell’associazione TONDONASOROSSO ODV. l’Associazione si impegna a fornire ai nuovi clown il supporto di volontari già formati che li seguiranno nei servizi, in base alle regole stabilite dall’Associazione;
  • In qualsiasi periodo dell’anno con il consenso della maggioranza assoluta del direttivo, in questo caso sarà compito del nuovo socio dimostrare le sue capacità e di richiedere le dispense delle lezioni tenute per portarsi alla pari degli altri soci.

2.3 - Abbigliamento clown

Ogni clown attivo o in tirocinio quando presta servizio o partecipa per nome dell’associazione TONDONASOROSSO ODV a manifestazioni, eventi in piazza o altro, deve sempre presentarsi con il seguente abbigliamento:

  • Scarpe da clown;
  • Camice "colorato" e naso rosso;
  • Viso truccato anche in modo semplice;
  • Cartellino di riconoscimento dell’associazione (dove richiesto).

Il Direttivo può decidere la sospensione e successivamente l’estromissione dall’associazione se anche solo una di queste regole non viene rispettata.

3 - Sospensione dal servizio

Il volontario che per motivi personali sappia di non poter svolgere servizio per un periodo che va da un minimo di 30 gg a un max sei mesi può richiedere al Consiglio Direttivo dell'Associazione una sospensione temporanea.

Al suo rientro, dovrà aggiornarsi (richiedendo dispense e materiale informativo) sulle lezioni svolte nel periodo della sua assenza e riprenderà a prestare servizio con una guida fino a quando il Direttivo non lo riterrà autonomo.

Per sospensioni superiori ai sei mesi il Consiglio Direttivo valuterà ogni singolo caso.
La sospensione dovrà essere comunicata in forma scritta, specificando il periodo (data d’inizio e di fine sospensione), direttamente al Presidente dell’associazione o al Direttivo.

4 - Regole comportamentali

4.1 - Servizi

Al volontario-clown si richiede:

  • comprensione, cortesia, spirito di amicizia;
  • discrezione verso il malato e i suoi familiari, evitando di porre domande sulle condizioni di salute;
  • di non richiedere benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie a cui si rivolge per
    servizio;
  • capacità di operare in equipe, evitando 'protagonismi';
  • non diffondere notizie private eventualmente ricevute dai malati o dai parenti di questi;
  • di indossare il camice specifico, su cui porta il pass/logo dell'Associazione;
  • di limitare il suo servizio ai giorni e agli orari previsti dall'organizzazione, evitando di svolgere servizio da solo (salvo casi speciali di cui richiederà preventivamente l'autorizzazione del Consiglio Direttivo);
  • di operare esclusivamente come volontario-clown, attività per la quale è stato formato, evitando perciò atteggiamenti che non gli competono quali: dare consigli, invitare il paziente o i suoi congiunti a parlare della sua malattia, o dei medici, ecc;
  • mantenere alto il buon nome dell'Associazione a cui appartiene, evitando inutili e dannosi pettegolezzi;
  • le assenze ai servizi devono sempre essere giustificate;
  • le assenze alle riunioni devono sempre essere segnalate;
  • sarà cura dei volontari avvisare per tempo e provvedere per una sostituzione, inviando appelli di richiesta di sostituzione ai compagni;
  • rispettare la puntualità in servizio (presentandosi almeno 30 minuti prima dell’orario indicato nel prospetto turni);
  • obbligo di spegnere il telefono cellulare;
  • evitare di fumare in camice e in prossimità dei luoghi dove si presta servizio;
  • non provocare lamentele del personale medico;
  • non usare volgarità;
  • non usare il camice impropriamente e se non autorizzato;
  • portare persone esterne non autorizzate dall’associazione che ne rappresentino il nome.

Il Direttivo valuterà a seconda dei casi la gravità del comportamento del Socio e il Presidente provvederà a inoltrare il richiamo scritto, anche via mail. Al secondo richiamo sarà fatto un confronto e una verifica prima dell’esclusione del socio.

4.2 - Allenamento e Formazione

Il tipo di servizio che l'Associazione "TONDONASOROSSO ODV" fornisce presso le strutture socio-sanitarie richiede particolari attitudini e competenze, oltre a regolarità nell'impegno.

L’associazione si impegna a organizzare lezioni, corsi o stage per migliorare la preparazione dei soci attivi.

Ogni anno il consiglio direttivo approverà il programma di formazione.

Il Direttivo potrà, a sua discrezione, potrà esonerare i clown già formati ed esaminare eventuali casi particolari quali:

  • abitare fuori dalla città e distante da dove si svolge l'allenamento formativo;
  • avere figli piccoli ed è impossibilitato a lasciarli;
  • fare turni di lavoro nelle ore di allenamento;
  • essere malato;
  • trovarsi all'estero per lavoro/studio;
  • varie ed eventuali.

In questi casi sarà cura del socio chiedere all'associazione , aggiornamenti, dispense, relazioni, video riguardanti le lezioni.

Per tutti i soci le assenze agli allenamenti dovranno essere sempre segnalate come descritto nell'art. 4.

5 - Perdita della qualità di Socio

Perdono la qualità di Socio:

  1. coloro che non versano la quota sociale annuale o non rinnovano l’iscrizione nei tempi previsti;
  2. i dimissionari;
  3. coloro che, in base a decisione del Consiglio Direttivo, per violazione delle norme statutarie o regolamentari o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione;
  4. coloro che riceveranno due richiami scritti durane l’anno per la violazione delle regole comportamentali;
  5. coloro che promuovono durante i servizi iniziative private di qualsiasi genere (a scopo di lucro, politico, religioso etc.).

Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto, a mezzo cartaceo o telematico (e-mail). L’interessato può proporre ricorso all’Assemblea mediante Raccomandata R.R. inviata al Presidente dell’Associazione "TONDONASOROSSO ODV" entro trenta giorni dalla predetta comunicazione

6 - Gratuità del Servizio

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato dell’associazione é la "gratuità".
Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'Associazione.
In considerazione, però, che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere un’iniziativa di volontariato, solo l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari. Le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario dell’associazione o direttamente in Segreteria dell'Associazione.

7 - Copertura assicurativa

Tutti i soci TONDONASOROSSO ODV hanno copertura assicurativa. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario. La copertura assicurativa é limitata ai compiti e all'attività svolta dal Volontario che non deve essere sostitutiva di compiti e attività propri degli operatori socio-sanitari.

8 - Quota sociale

La quota associativa é fissata dal Consiglio Direttivo. Essa é annuale, non é rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la qualità di soci.

9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Presidente

Il presiendente (Come da statuto art. 10):

  • è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti;
  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

9.2 - Il Segretario

Il segretario:

  • provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
  • provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota che girerà al tesoriere.

9.3 - I consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non é attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima é il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.
I Consiglieri possono essere minimo di tre, fino ad un massimo di sette.
Gli incarichi esecutivi temporanei che il Presidente può chiedere loro sono:

  • Pubbliche relazioni: prendere i contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Associazione; partecipare a cene/convegni/congressi riguardanti l'Associazione ove il Presidente o il Vice Presidente non riuscissero ad essere presenti;
  • Promozione e Sponsor: organizzare iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'Associazione e reperire sponsor;
  • Organizzazione turni: Organizzare le uscite dei volontari mensilmente.

I consiglieri, al fine dell’espletamento delle proprie mansioni, possono avvalersi della collaborazione di Soci.

I soci attivi non possono partecipare in rappresentanza dell’Associazione "TONDONASOROSSO ODV" a manifestazioni ricreative e culturali esterne ai Centri d’impiego convenzionati, se non previo consenso del Consiglio Direttivo. I soci che contravvenissero a tale ordinamento saranno passibili di esclusione dall'Associazione.

9.4 - Gratuità e incompatibilità

  1. Le cariche dell'Associazione sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa;
  2. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

10 - Finanziamento

L'Associazione si finanzia mediante:

  1. un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come soci. La quota annuale verrà fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo;
  2. contributi privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. entrate derivante dai contributi soci sostenitori.

11 - Norma di rinvio

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.


Gorgonzola 25 gennaio 2010

Letto, approvato e sottoscritto